istruzione parentale homeschooling

Modulistica per ritiro da scuola ed Educazione parentale

Modulistica per il ritiro da scuola entro il 15 maggio, Educazione parentale ed Esami idoneità

Descrizione

In base alla Nota del Ministero dell’Istruzione prot. 29452 del 30 novembre 2021 sulle iscrizioni per l’anno scolastico 2022/23, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendono continuare ad avvalersi dell’istruzione parentale, devono effettuare la comunicazione preventiva entro il termine delle iscrizioni on line (04 febbraio 2022), presentando contestualmente il progetto didattico educativo che si intende seguire nell’anno di riferimento. 

Si può utilizzare il modello allegato, o qualsiasi altro analogo.

Gli alunni soggetti all’istruzione parentale dovranno sostenere l’esame di idoneità prima dell’inizio del successivo anno scolastico. Le istanze di partecipazione agli esami di idoneità e di licenza da parte degli alunni di scuola familiare e privata devono essere presentate ai capi d’istituto delle scuole statali o paritarie competenti per zona, entro le date indicate, anno per anno, dalle Circolari ministeriali sulle iscrizioni.

Le domande di iscrizione all’esame di idoneità dovranno pervenire alle istituzioni scolastiche entro il 30 aprile di ogni anno.

Il Decreto Ministeriale n. 5 dell’8 febbraio 2021, all’art. 3 ha introdotto una novità. Alla domanda di richiesta per l’esame di idoneità va unito il progetto didattico educativo che è stato seguito nel corso dell’anno. Trovate in allegato alcune informazioni, che possono esservi utili.

In allegato il modulo per far domanda presso questo Istituto Comprensivo, ed il Regolamento degli Esami di Idoneità, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 27 del 25 gennaio 2021, e aggiornato in base al Decreto Ministeriale n. 5 dell’ 8 febbraio 2021, che deve essere sottoscritto dalle famiglie per accettazione.

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Ulteriori informazioni

Riferimenti normativi
  • Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n.489, art. 2 comma 1 Alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione provvedono secondo quanto previsto dal presente regolamento: a) il sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani soggetti al predetto obbligo di istruzione; b) i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie presso le quali sono iscritti, o hanno fatto richiesta di iscrizione, gli studenti cui e' rivolto l'obbligo di istruzione”.
  • Decreto legislativo 25 aprile 2005, n. 76, art 1, comma 4: Le famiglie che – al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione – intendano provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all’obbligo, devono, mostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli”. Pertanto, la scuola non esercita un potere di autorizzazione in senso stretto, ma un semplice accertamento della sussistenza dei requisiti tecnici ed economici.
  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622: “L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d’età “.
  • Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 art.23
  • Decreto Ministeriale n. 5 dell' 8 febbraio 2021 Articolo 3 (Esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione. Modalità di svolgimento) 1. I genitori degli alunni o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale presentano, entro il 30 aprile di ciascun anno, la richiesta di sostenere l’esame di idoneità al dirigente dell’istituzione scolastica statale o paritaria prescelta, unitamente al progetto didattico-educativo seguito nel corso dell’anno. L’istituzione scolastica accerta l’acquisizione degli obiettivi in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo.

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