Istruzione parentale

Documentazione per le famiglie che scelgono l’istruzione parentale a casa

istruzione parentale
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Un’alternativa alla frequenza della scuola nelle aule scolastiche è rappresentata dall’istruzione parentale, conosciuta anche come scuola familiare, paterna o indicata con i termini anglosassoni quali: homeschooling o home education. Tutte queste espressioni indicano la scelta della famiglia di provvedere direttamente all’educazione dei figli.

In base alla Nota iscrizioni anno scolastico 2023-2024, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendono continuare ad avvalersi dell’istruzione parentale, devono effettuare la comunicazione preventiva entro il termine delle iscrizioni on line (30 gennaio 2023), presentando contestualmente il progetto didattico educativo che si intende seguire nell’anno di riferimento. 

Gli alunni soggetti all’istruzione parentale dovranno sostenere l’esame di idoneità prima dell’inizio dell’anno scolastico. Le istanze di partecipazione agli esami di idoneità e di licenza da parte degli alunni di scuola familiare e privata devono essere presentate ai capi d’istituto delle scuole statali o paritarie competenti per zona, entro le date indicate, anno per anno, dalle Circolari ministeriali sulle iscrizioni.

Le domande di iscrizione all’esame di idoneità dovranno pervenire alle istituzioni scolastiche entro il 30 aprile di ogni anno.

I genitori che richiedono l’esame di idoneità devono usare il modello allegato qui sotto, con la dichiarazione di accettazione del Regolamento degli Esami di Idoneità, accettazione obbligatoria per l’accesso agli esami stesso.

Calendario Esami di Idoneità Scuola Primaria a.s 2022/23

Prova di Italiano: mercoledì 21 giugno 2023 dalle ore 8,30 alle ore 12,30

Prova di Matematica: giovedì 22 giugno 2023 dalle ore 8,30 alle ore 11,30

Prova orale: venerdì 23 giugno 2023 dalle ore 8,30

Riferimenti normativi:

  • Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n.489, art. 2 comma 1: Alla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione provvedono secondo quanto previsto dal presente regolamento:
    a) il sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani soggetti al predetto obbligo di istruzione;
    b) i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie presso le quali sono iscritti, o hanno fatto richiesta di iscrizione, gli studenti cui e’ rivolto l’obbligo di istruzione”.
  • Decreto legislativo 25 aprile 2005, n. 76, art 1, comma 4: Le famiglie che – al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione – intendano provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all’obbligo, devono, mostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli”. Pertanto, la scuola non esercita un potere di autorizzazione in senso stretto, ma un semplice accertamento della sussistenza dei requisiti tecnici ed economici.
  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622: “L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d’età “.
  • Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 art.23
  • Decreto Ministeriale n. 5 dell’ 8 febbraio 2021 Articolo 3 (Esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione. Modalità di svolgimento) 1. I genitori degli alunni o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale presentano, entro il 30 aprile di ciascun anno, la richiesta di sostenere l’esame di idoneità al dirigente dell’istituzione scolastica statale o paritaria prescelta, unitamente al progetto didattico-educativo seguito nel corso dell’anno. L’istituzione scolastica accerta l’acquisizione degli obiettivi in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo.